Il Regolamento Urbanistico nella suddivisione del territorio attraverso la zonizzazione raffigurata nelle tavole grafiche del "Quadro Propositivo" ha valenza come "disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" ai sensi dell'art. 98 della L.R. 65/2014 ed ha articolato i centri abitati attraverso la zonizzazione prevista dal D.M. 1444/68 definendo per ciascuna zona omogenea le funzioni e le destinazioni s'uso ammesse.
La destinazione d'uso dei fabbricati delle unità immobiliari e relative aree di pertinenza, deve essere chiaramente indicata nei progetti di intervento edilizio diretto e nei Piani Attuativi, documentando il rispetto degli standard del R.U. e deve essere conforme al Regolamento Urbanistico per le destinazioni consentite dalla zona omogenea in cui insiste l'immobile o l'area.
Categorie funzionali
Le destinazioni d'uso ai sensi dell'art. 99 comma 1 della L.R. 65/14
sono definite con le seguenti categorie funzionali:
a)residenziale (Art. 99 c.1 lettera a) della L.R. 65/14):
- residenza abitativa ordinaria e relative pertinenze;
- residenza specialistica: case per anziani, disabili, ecc;
- residenza collettiva: conventi e simili, collegi, convitti, studentati,
foresterie, case famiglia, ecc.;
- strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della
civile abitazione: affittacamere, residenze d'epoca; ecc.
b) industriale e artigianale (Art. 99 c.1 lettera b) della L.R.
65/14):
- attività manifatturiere artigianali e industriali per la produzione
di beni: attività di produzione in senso stretto, connesse attività
di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto
ed altre attività connesse
- laboratori artigianali compatibili con la residenza, secondo i parametri
dell'art 48 del regolamento edilizio
- deposito e stoccaggio merci
- attività di spedizione e trasporto;
- centri servizi alle imprese
- impianti per autodemolizioni e riciclaggio rifiuti;
- artigianato di servizio: tutte quelle attività, normalmente inserite
nel tessuto urbano e compatibili e complementari alla funzione residenziale,
dedite alla produzione di servizi alla persona, alla casa ed altre
attività urbane in genere (lavanderie, parrucchieri, istituti di bellezza,
riparazione cicli e moto, calzolai, sarti, studi fotografici e simili)
oppure dedite alla produzione di merci di immediata commercializzazione
(panifici, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, latterie, piccole tipografie
e simili);
c) commerciale al dettaglio (Art. 99 c.1 lettera c) della L.R.
65/14):
- esercizi di vicinato;
- medie e grandi strutture di vendita (*);
- pubblici esercizi: bar, caffè, gelaterie, bottiglierie ed enoteche,
osterie, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, tavole calde, rosticcerie,
fast-food, mense costituenti autonoma attività.
- attività finalizzate allo svago: cinematografi, esercizi di intrattenimento
quali
d) turistico-ricettiva (Art. 99 c.1 lettera d) della L.R. 65/14):
attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo
in strutture a gestione unitaria ed a rotazione d'uso:
- attività ricettive alberghiere, quali alberghi, villaggi turistici,
motel, villaggi albergo; residenze turistico alberghiere, ostelli,
ecc.;
- attività ricettive a carattere prevalente non edilizio, quali campeggi,
parchi di vacanza, aree sosta attrezzata per camper;
e) servizio e direzionale (Art. 99 c.1 lettera e) della L.R. 65/14):
- attività di servizio:
1/a. attrezzature sanitarie ed assistenziali: ospedali, cliniche, case di cura, poliambulatori, ambulatori medici e centri di primo soccorso, cliniche e ambulatori veterinari;
1/b. attrezzature sociali e culturali: centri di ricerca, musei, biblioteche, archivi,centri congressuali polivalenti;
1/c. strutture associative: sedi di associazioni e/o organizzazioni politiche;
1/d. attrezzature per lo spettacolo: teatri, cinematografi, auditorium, locali di spettacolo, studi televisivi;
1/e. attrezzature sportive: impianti scoperti per la pratica sportiva campi da tennis, calcetto e polivalenti, maneggio cavalli; impianti coperti per la pratica sportiva, quali palestre, piscine, impianti per lo spettacolo sportivo, quali stadi, palasport e simili;
1/f. ricreative : baby parking, ludoteca, internet point, ecc;
1/g. religiose;
1/h. servizi ed impianti di interesse generale:
attrezzature scolastiche in genere;
attrezzature tecnologiche: depuratori, centrali elettriche o simili,
attrezzature militari,caserme e simili;
mobilità meccanizzata, parcheggi, autorimesse, autostazioni;
- funzioni direzionali :
uffici e studi professionali; uffici per attività terziarie assicurative, finanziarie, bancarie, agenzie varie, ecc..
f) commerciale all'ingrosso e depositi (Art. 99 c.1 lettera f) della L.R. 65/14):
- magazzini di attività commerciali
- mostre ed esposizioni
Altre tipologie di destinazione d'uso, qualora non espressamente citate in questo articolo, dovranno essere ricondotte attraverso opportune correlazioni a quelle descritte.
Mutamento della destinazione d'uso
Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare o del terreno inedificato diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare o del terreno in edificato ad una diversa categoria funzionale tra quelle sopra elencate.
Il mutamento delle destinazioni d'uso senza opere da una all'altra delle categorie sopra indicate è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 135 comma 1 lettera b) della L.R. 65/14, ad esclusione dei casi disciplinati dall'art. 136, comma 2, lett. g) della L.R. 65/14 soggette a Comunicazione di Inizio Attività - CILA, e deve avvenire nel rispetto delle destinazioni d'uso consentite nelle singole zone individuate nel R.U.
Il mutamento delle destinazioni d'uso, anche senza opere, è consentito nel rispetto delle destinazioni d'uso ammesse nelle singole zone individuate nel R.U.
Contributo per opere di urbanizzazione
Fatto salvo quanto previsto all'art. 189 comma 3 della L.R. 65/14, e diversa disposizione regionale intervenuta successivamente all'approvazione delle presenti norme, il mutamento rilevante della destinazione d'uso, eseguito in assenza di opere edilizie, è soggetto al versamento del contributo limitatamente al caso in cui si determini un incremento del carico urbanistico.
Il contributo da corrispondere per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deve essere calcolato tramite autodeterminazione, in sede di presentazione della SCIA o della Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi dell'art. 183 e seguenti della L.R. 65/14, utilizzando le tabelle parametriche approvate dal Comune e vigenti al momento della comunicazione di mutamento della destinazione d'uso.
Incremento del carico urbanistico
Si determina incremento del Carico Urbanistico con l'aumento della sollecitazione prodotta dalle trasformazioni del sistema insediativo in termini di necessità di dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e spazi pubblici o di interesse pubblico.
Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di:
a)interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n.39/R con le specifiche del Regolamento Edilizio, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d'uso;
c) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il
reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
d) incremento della superficie di vendita o della superficie di somministrazione di esercizi commerciali o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico esistenti;
e)interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile.
Il maggiore carico urbanistico indotto dalle suddette trasformazioni comporta la necessità di ridistribuire i costi sociali delle opere di urbanizzazione su quanti ne beneficiano, con la conseguenza che, nel caso di modificazione della destinazione d'uso cui si correli un maggiore carico urbanistico, sussiste l'obbligo per il pagamento del contributo previsto dall'art. 183 e successivi della L.R. 65/14.
In tal senso si ha aumento del carico urbanistico, il mutamento della destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare comportante l'applicazione, in termini economici, di una tabella più onerosa, rispetto a quella riferibile alla destinazione attuale.
Le tabelle parametriche regionali, da cui derivano quelle comunali, definiscono l'incidenza dei costi medi per opere di urbanizzazione, riferiti ad unità di utenza differenziate secondo i tipi di intervento, residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico.
Determinazione della destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare.
Per destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare o di un terreno inedificato, si intende ai sensi dell'art. 99 comma 4 della L.R. 65/14, quella prevalente in termini di superficie utile.
Si presume destinazione d'uso attuale ai fini della presente normativa quella risultante da:
a) atti pubblici;
b) atti in possesso della pubblica amministrazione formati in data anteriore agli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni;
c) in mancanza di uno degli atti di cui alle lettere a) e b), la posizione catastale quale risulta alla data di entrata in vigore degli strumenti urbanistici comunali che stabiliscono le destinazioni d'uso
La destinazione d'uso dei circoli privati deve corrispondere a quella dell'attività svolta.
Sanzioni
Ai mutamenti di destinazione d'uso senza opere edilizie, eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA o della C.I.L.A., sono applicate le sanzioni previste dagli artt. 192 e 202 della L.R. 65/14.
Grandi strutture di vendita e medie strutture aggregate
(*) L'insediamento di grandi strutture di vendita o di medie strutture aggregate, aventi effetti assimilabili a quelle delle grandi strutture, sono ammessi solo tramite espressa previsione del Regolamento Urbanistico in conformità con la disciplina del piano strutturale. In assenza di tale previsione è precluso l'insediamento di strutture di vendita sopra richiamate, anche se attuato mediante interventi comportanti la modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti o l'incremento della superficie di vendita di strutture commerciali già insediate.
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